Posteggi per persone con disabilità

Le regole sono fondamentali, ed è importante conoscerle e rispettarle.
L’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale stabilisce, nell’articolo 20a, le condizioni che permettono alle persone con disabilità di posteggiare in determinate aree, per quanto tempo e sotto quali condizioni.

Purtroppo abbiamo constatato che molte persone senza alcun tipo di problema di salute utilizzano abusivamente i posteggi riservati, oppure lasciano l’auto in mezzo alla strada per pigrizia “tanto è solo per 5 minuti!”. Vi invitiamo a segnalarci tutti gli abusi attraverso il nostro modulo online “segnalazioni“.

 

Qui di seguito l’art. 20a:

Art. 20a1 Facilitazioni di parcheggio per persone disabili

(art. 57 cpv. 1 LCStr)

1 Le persone disabili e coloro che le trasportano possono godere delle seguenti facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» (allegato 3 n. 2 OSStr2):

a.3 parcheggiare per tre ore al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di parcheggio; devono comunque essere sempre osservate le limitazioni di parcheggio di cui all’articolo 19 capoversi 2-4;
b.4 parcheggiare per un tempo illimitato nei parcheggi;
c. parcheggiare per due ore al massimo nelle zone d’incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate dagli appositi segnali o demarcazioni; nelle zone pedonali vale la stessa autorizzazione a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d’accesso alla zona.

2 Le facilitazioni di parcheggio possono essere fatte valere soltanto:

a. se il resto del traffico non è messo in pericolo o inutilmente ostacolato;
b. se nelle immediate vicinanze non sono disponibili parcheggi liberi, utilizzabili da tutti senza limiti di tempo;
c. se e fintanto che il conducente, sebbene non sia disabile, trasporta e accompagna persone disabili.

3 Le facilitazioni di parcheggio non si applicano nelle zone di parcheggio gestite da privati.

4 Il contrassegno di parcheggio per persone disabili va apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.5

5 Un contrassegno di parcheggio viene rilasciato alle persone che comprovano, mediante certificato medico, una netta riduzione della capacità deambulatoria e ai detentori di veicoli che vengono utilizzati frequentemente e in modo dimostrabile per il trasporto di persone notevolmente disabili. Il contrassegno di parcheggio è rilasciato dall’autorità cantonale.

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1 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).
2 RS 741.21
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).